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03.05.2012
COMUNICATO RELATIVO AL CONTENZIOSO CONTRO REGIONE LAZIO
(ricorso sentenza alla sentenza n. 1/2011 emessa dal T.R.A.P. Lazio)

Si intende portare a conoscenza gli assistiti del contenzioso attualmente non concluso contro la Regione Lazio di cui alla sentenza n. 1/2011 emessa dal T.R.A.P. Lazio, nonché gli aderenti al Comitato MVSF degli ultimi sviluppi.
Come noto, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 1 /2011 ha sostanzialmente accolto le domande risarcitorie degli istanti. Di seguito, i legali, nelle persone degli avv.ti Claudio Ciarrocchi, Emanuela Muller ed Elisabetta de Luca Raponi si sono attivati per gli adempimenti successivi alla emanazione della decisione e volti, anche, al passaggio in giudicato della sentenza.
Non intendendo scendere in ambiti prettamente tecnici, si provvedeva a curare tut
ti gli aspetti necessari e sufficienti affinchè la suddetta decisione divenisse intangibile e non piu' suscettibile di impugnativa. Si chiedeva ed otteneva così la formale attestazione di non interposto appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; si chiedeva ed otteneva altresì la attestazione di esecutorietà della sentenza e - soprattutto - si provvedeva a notificare la sentenza, unitamente al decreto di correzione di alcuni errori materiali contenuti nella statuizione, alla Regione Lazio ed alle altre parti del giudizio.
In precedenza, è utile sottolineare, la Cancelleria del Tribunale aveva provveduto - come previsto dalla normativa vigente - ad inviare alle parti del giudizio, compresa la Regione Lazio, comunicazione con il testo integrale del dispositivo della sentenza che, a mente della medesima normativa, costituiva "avviso" necessario e sufficiente affinchè dal momento di tale comunicazione decorressero i cosiddetti "termini brevi" per un eventuale appello della Regione Lazio.
Tale comunicazione andava a buon fine e, secondo la Legge, cosi' decorsi i successivi trenta giorni, doveva necessariamente ed imperativamente ritenersi che la sentenza fosse passata in cosa giudicata perchè nelle more non interposto appello da parte della controparte Regione Lazio La legge sul punto è chiara: quando la Cancelleria del Tribunale delle Acque comunica la parte finale della sentenza -cosiddetto dispositivo - in forma integrale alle parti del giudizio, queste hanno trenta giorni di tempo per notificare un appello.

Tutto cio', sia chiaro, accadeva l'anno scorso.
Di seguito accadeva quanto di seguito: dovendo attendere gli scriventi un periodo minimo imposto dalla legge per notificare l'atto di precetto di pagamento (che precede un eventuale pignoramento), si vedeva giungere presso lo studio dell'avv. Ciarrocchi una comunicazione formale della Avvocatura della Regione Lazio per racc. a.r. - a cui seguivano comunicazioni mail di similare tenore - con cui la stessa parte soccombente in primo grado chiedeva, chiaramente, di comunicare i dati Iban per procedere al pagamento e specificava altresi' che, per questioni di bilancio, il pagamento sarebbe stato effettuato nel primo mese de corrente anno !
Immediatamente attivatici, si provvedeva ad aprire un conto corrente presso un primario istituto bancario ed a comunicare tali dati alla Avvocatura della Regione Lazio; il tutto con contatti anche diretti e personali, oltre che scritti, con la stessa Avvocatura, intervenuti nei primi giorni del corrente anno per perfezionare gli adempimenti necessari per il preannunciato pagamento.
Ebbene, il prosieguo lascia basiti:
1°. Durante uno di questi incontri, il funzionario responsabile e firmatario della citata comunicazione comunicava, senza pudore alcuno, che i danari sufficienti per procedere al preannunciato pagamento non erano disponibili.
2° Preso atto di tale inammissibile comportamento della controparte che, evidentemente, aveva creato un legittimo affidamento circa il successivo e prossimo pagamento del dovuto, provvedevamo a sollecitare - per iscritto - la medesima Avvocatura della Regione, anche significando che oramai la sentenza di primo grado era passata in cosa giudicata e che l'ulteriore decorso del tempo accresceva l'importo di cui essa era debitrice, anche con esposizione della stessa a responsabilità per danno erariale.
3°. Alcun riscontro, né scritto, né telefonico, interveniva dalla Regione Lazio.
4°. Dunque, come autorizzati dalla Legge, i sottoscritti provvedevano a notificare atto di precetto di pagamento ove, come peraltro previsto dalle norme di procedura, era specificato a chiare note che qualora non fosse intervenuto pagamento dell'intero entro dieci giorni, si sarebbe proceduto ai pignoramenti.
5°. Ebbene, per tutta risposta, nel cennato silenzio di controparte, interveniva una telefonata da parte di certo avvocato Giuseppe Lettera che affermava di non essere un avvocato facente parte della Avvocatura regionale ma esterno e di essere stato incaricato dalla Regione di interporre appello alla sentenza di primo grado (!?). Il tutto, come visto, mesi e mesi dopo la emanazione della sentenza; il tutto dopo che, a mente delle norme vigenti, la sentenza era passata in giudicato e quindi non piu' appellabile; il tutto, come anche dedotto, dopo che la medesima parte sua assistita aveva messo nero su bianco che avrebbe provveduto al pagamento !!!
Ovviamente, l'interlocutore del citato avvocato Lettera - già avvocato della Stato - faceva candidamente ma fermamente presente tutto cio' e per tutta risposta il legale della regione faceva presente che "a suo avviso" la sentenza non era ancora passata in giudicato (!?).
Tale affermazione scaturiva - è bene che si sappia - da una non meglio precisata certificazione della cancenneria del Tribunale delle Acque Pubbliche che, secondo l'avvocato Lettera, attestava che la sentenza non era passata in giudicato.
Già basiti per il contegno della Regione precedente, ancor piu' disorientati dall'ulteriore comportamento appena descritto, i sottoscritti provvedevano ad approfondire tale ultimo aspetto della fantomatica certificazione che avrebbe, di fatto, autorizzato, la Regione ad interporre appello a termini oramai abbondantemente scaduti.
Si provvedeva quindi a contattare nuovamente e di persona la Cancelleria del TRAP e, segnatamente, il funzionario firmatario di detta certificazione, previa acquisizione di quest'ultima.
Ebbene, dalla semplice lettura di tale attestazione di cancelleria non era minimanente deducibile che i termini per l'appello fossero ancora aperti. Si deduceva pero' che tale certificazione era incompleta, perchè - soprattutto - non dava atto di una circostanza documentale. Vogliamo spiegarci meglio.
Quando la cancelleria del TRAP comunico' alle parti costituite il dispositivo integrale della sentenza, accompagno' - per iscritto - tale comunicazione con la espressa e nn revocabile in dubbio dicitura secondo cui "Dalla ricezione della presente notificazione decorrono i termini di cui all'art. 183, 4° comma, R.D. 1775/1933", ovvero i sopra richiamati termini brevi (trenta giorni) per un eventuale appello.
I sottoscritti, nei giorni successivi, chiedevano ed ottenevano una giusta rettificazione della certificazione ove era attestato proprio cio' che si è appena scritto tra virgolette e cio' che la famosa notificazione era ben utile per far decorrere i termini brevi per una impugnativa. Cio' posto, la Regione Lazio nella persona del suo attuale difensore faceva seguire alla richiamata telefonata i fatti e provvedeva cosi' a notificare atto di appello alla sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche !
Nella giornata di lunedi' 16 aprile 2012, i sottoscritti - previa richiesta in tal senso dell'avvocato Lettera - incontravano il medesimo. Tale incontro era utile e necessario anche per gli scriventi per capire le reali intenzioni della Regione Lazio che, come certamente emerge da quanto precede, si era mossa - quantomeno - in modo irrituale.
Emergeva da tale incontro che il legale della Regione non disponeva di tutta la documentazione, compresa quella relativa al procedimento penale ancora in essere (ssendovi dunque da chiedere come avesse fatto ad interporre appello senza le necessarie e sufficienti carte, sia processuali che non).
Emergeva altresi' che il legale della Regione non sapeva che la stessa, per tramite della sua avvocatura, aveva scritto preannunciando un pagamento mai avvenuto e si era poi dileguata.
Emergeva - ma cio' è anche documentato - che il legale stesso si era recato - nel periodo (gennaio 2012) in cui i sottoscritti erano ancora in attesa di una definitiva e formale risposta dalla Regione per il pagamento delle somme - presso la Cancelleria del tribunale per richiedere una certificazione del cancelliere che potesse in qualche modo abilitarlo a fare appello alla sentenza.
I sottoscritti non potevano, in tale occasione, che esprimere il proprio personale disappunto per il contegno della Regione e della sua avvocatura, anche nemmeno potendo sottacere la assoluta scorrettezza dell'operato di tale controparte, Ente pubblico territoriale diretta emanazione dello Stato.

Questi i fatti.
Queste le considerazioni.
A. In primo luogo la non corretta gestione del rapporto tra colleghi di una stessa causa.
Il Codice Deontologico Forense precisa a chiare note che l'avvocato che intende promuovere un giudizio a trattative in corso deve darne notizie al collega avversario.
Titolo II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22. Rapporto di colleganza
VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

Cio' non è accaduto, essendo peraltro onere del legale che sostituisce un precedente - come in questo caso - informarsi preventivamente dalla sua parte assistita che non vi siano trattative pendenti.
In ogni caso, se anche non di responsabilità del nuovo legale, emerge prepotentemente una palese responsabilità della controparte Regione Lazio e della sua avvocatura.
B. In secondo luogo una anomala, strumentale e pretestuosa interpretazione delle norme di legge a proprio uso e consumo laddove non esistono spazi per interpretazioni.
Ricordiamo infatti che, come testè ricordato, nella notificazione effettuata dal tribunale era specificato a chiare note che " Dalla ricezione della presente notificazione decorrono i termini di cui...", come detto necessari e sufficienti per un eventuale appello.
Ricordiamo altresi' che il Cancelliere in quanto tale non puo' - per legge e per giurisprudenza - interpretare in un modo o nell'altro normative vigenti, come quelle che regolano i processi della acque. Cosa invece richiesta - nelle more delle trattative - e purtroppo avallata dal Cancelliere del TRAP.
C. Un comportamento in generale non in linea con il sempiterno ed universale dovere di correttezza e buona fede che, dovrebbe, essere pur sempre presente a maggior ragione quando ci si interfaccia con un Ente pubblico come la Regione Lazio.

Attualmente sono allo studio - oltre che le necessarie iniziative giudiziali per l'ottenimento agognato risarcimento - anche iniziative di diversa natura e sostanza proprio per far valere nelle sedi competenti i comportamenti testè descritti.

Avv. Claudio Ciarrocchi    Avv. Emanuela Muller    Avv. Elisabetta De Luca Raponi


CAUSA PER IL RISARCIMENTO DANNI. Aggiornamenti >>


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